servitù costituite per
destinazione del padre di famiglia
Cass. 16.02.2000, n 1720
La
disposizione idonea ad impedire, ai sensi dell'art. 1062, c. 2, c.c.,
l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia deve provenire
dal proprietario del fondo diviso, anche se non è richiesta la contestualità
con la divisione del fondo stesso, potendo detta disposizione essere utilmente
posta in essere anche in un momento anteriore.
La
manifestazione di volontà contraria alla nascita del detto diritto reale può
essere legittimamente effettuata, altresì, dal curatore fallimentare
nell'esercizio dei diritti del proprietario fallito, in occasione della vendita
per parti divise dell'immobile unitariamente acquisito all'attivo fallimentare,
ma non dai futuri acquirenti dei singoli lotti, i quali non hanno alcun titolo
per impedire il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto
esistente tra i due fondi.